Spese deducibili dal reddito per agenti e rappresentanti di commercio

Gentile Cliente,

La presente circolare riepiloga le principali spese deducibili ai fini del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio, in base all’art. 54 e all’art. 102–164 del TUIR.
Le indicazioni si riferiscono agli operatori in regime ordinario o semplificato, con esclusione del regime forfettario.

Spese integralmente deducibili

Sono totalmente deducibili dal reddito, se inerenti all’attività:

  • Canoni di locazione per uffici, magazzini, depositi o showroom;
  • Utenze (energia elettrica, telefono, acqua, internet) relative alla sede o ufficio;
  • Retribuzioni e compensi a terzi (collaboratori, subagenti, segretarie, consulenti);
  • Spese postali, bancarie e assicurative (es. polizze professionali e RC auto obbligatorie per l’attività);
  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (ENASARCO, INPS, fondi pensione integrativi);
  • Spese per cancelleria, materiale promozionale, modulistica, cataloghi;
  • Software gestionali e licenze di utilizzo per la gestione clienti e ordini;
  • Quote associative a enti o consorzi di categoria.

Spese parzialmente deducibili

Spese non deducibili

  • Spese personali o familiari;
  • Multe, sanzioni, interessi moratori;
  • Donazioni, regali e liberalità non inerenti;
  • Imposte dirette (IRPEF, addizionali, IMU su immobili strumentali non deducibile);
  • Spese per beni di lusso non collegati all’attività.

Spese per trasferte e missioni

  • Le indennità chilometriche per uso di autovetture proprie sono deducibili nei limiti delle tabelle ACI;
  • Le spese di vitto e alloggio sostenute fuori comune sono deducibili nel limite del 75% del costo, sempre entro il 2% dei compensi annui;
  • biglietti aerei, ferroviari o marittimi sono deducibili integralmente se inerenti.

Spese promozionali e pubblicitarie


Le spese sostenute per iniziative promozionali, gadget, omaggi ai clienti, cataloghi e materiale informativo sono interamente deducibili se con finalità di promozione commerciale.
Gli omaggi ai clienti sono deducibili entro il limite di 50 euro per singolo bene.

Regime forfettario

Gli agenti e rappresentanti che applicano il regime forfettario non possono dedurre analiticamente le spese sopra indicate, poiché beneficiano di una deduzione forfettaria pari al 39% dei ricavi (coefficiente di redditività 61%), come previsto dall’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014.

Documentazione e tracciabilità

Ai fini della deducibilità:

  • Le spese devono essere documentate e intestate al soggetto che le deduce;
  • I pagamenti devono avvenire con mezzi tracciabili (bonifico, carta, assegno non trasferibile);

È necessario conservare la documentazione per almeno 10 anni.

Gli agenti e rappresentanti sono soggetti a una disciplina fiscale con limiti di deducibilità specifici per i beni strumentali e le spese di viaggio.

È pertanto opportuno effettuare un controllo periodico delle spese sostenute, verificando in particolare la corretta imputazione delle spese auto e dei costi di rappresentanza.

Per ulteriori chiarimenti o per una verifica personalizzata della propria posizione fiscale, lo studio rimane a disposizione.

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