Le novità per i Forfettari

A seguito dell’emanazione della Legge di Bilancio 2023, in relazione al regime forfettario, sono state introdotte le seguenti novità:

  • l’incremento da Euro 65.000 a Euro 85.000 del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso e la permanenza nel regime;
  • la fuoriuscita automatica ed immediata da tale regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite pari a Euro 100.000.

In questo modo, tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo potranno mantenere il regime forfettario anche nell’anno 2023 pur se nel 2022 hanno superato la soglia di Euro 65.000 ma non il nuovo limite di Euro 85.000.

Allo stesso modo, coloro che nel 2022 stanno applicando un regime “ordinario” (imprese in contabilità ordinaria, imprese semplificate per cassa o con metodo della registrazione e professionisti per cassa) ma che non superano, la nuova soglia di Euro 85.000, potranno accedere al regime forfettario nel 2023.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica nell’anno successivo a quello in cui siano venuti meno i requisiti d’accesso e permanenza o al verificarsi di una delle cause di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfettario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia pari a Euro 100.000.

Sul fronte Iva, la norma si limita a stabilire la rilevanza ai fini di tale tributo a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia, con conseguente irrilevanza delle operazioni precedenti che non devono quindi subire alcuna rettifica.

Ad esempio, si supponga che in data 20 settembre 2023 l’imprenditore individuale in regime forfettario incassi una fattura il cui importo, sommato alle altre già incassate, comporti il superamento della soglia di Euro 100.000.

Ai fini Iva le conseguenze sono le seguenti:

  • sul fronte delle operazioni attive, per le operazioni effettuate successivamente al 20 settembre (fatture emesse dal 21 settembre) l’Iva è dovuta nei modi ordinari. Nessuna rettifica deve essere operata per eventuali fatture emesse prima del 20 settembre ma incassate successivamente in quanto il momento di effettuazione ai fini Iva si è già verificato;

sul fronte delle operazioni passive, per le fatture con data successiva al 20 settembre e ricevute dopo tale data è possibile esercitare il diritto alla detrazione.

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